Avvocato Domenico Esposito
 

 

CONTRIBUTO UNIFICATO RADDOPPIATO SE APPELLO RESPINTO
O DICHIARATO IMPROPONIBILE O IMPROCEDIBILE

 

DAL 31.1.2013 LA PARTE CHE SI VEDE BOCCIATA L'IMPUGNAZIONE DOVRA' PAGARE UN ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO, DI IMPORTO PARI A QUELLO GIA' VERSATO.

LO STABILISCE L'ART. 1 COMMA 17 DELLA LEGGE 24.12.2012 N. 228, CHE HA MODIFICATO IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002, A CUI E' STATO INSERITO IL SEGUENTE COMMA:

"1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."